
Statuto
Denominazione – Sede - Scopo
Art. 1
Si costituisce un’Associazione senza scopo di lucro denominata ATLANTIS.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Poirino (TO).
Art. 3
L’Associazione ha come scopo la promozione di iniziative di carattere artistico, culturale e di valorizzazione turistica del territorio tese ad arricchire la formazione del cittadino attraverso dibattiti, incontri, presentazioni di libri, pubblicazioni, seminari, viaggi, corsi di formazione, concerti, mostre, esposizioni, documentari e qualsiasi altra iniziativa atta allo scopo.
Fondo comune
Art. 4
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone di un fondo comune, costituito:
a) dalle eventuali donazioni dei soci;
b) dalle entrate derivanti da attività di formazione o partecipazione ad essa;
c) da contributi, elargizioni o proventi, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
d) dagli eventuali beni acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi.
Soci
Art.5
Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammesso all’Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, esibendo un documento di identità; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento, scaduto detto termine, la domanda si intende respinta.
Art. 6
Le attività e le riunioni dell’Associazione avranno luogo presso la sede sociale o presso altre sedi; il Consiglio Direttivo potrà deliberare lo spostamento della sede sociale nell’ambito della Regione Piemonte.
Art. 7
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’iscrizione all’Associazione è gratuita e dura un anno dal momento dell’adesione. Si considera rinnovata tacitamente in mancanza di atti contrari; su richiesta del Segretario il socio è comunque chiamato a confermare la propria volontà di aderire all’Associazione.
Il socio può in ogni momento recedere dall’Associazione dandone preavviso scritto mediante raccomandata r/r indirizzata al Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera di escludere i soci per le seguenti cause:
a) per comportamento incompatibile con i principi e lo Statuto dell’Associazione;
b) per qualsiasi inadempimento agli obblighi derivati dalla sua partecipazione all’Associazione
Organi sociali
Art.8
Gli organi dell’Associazione sono:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea di soci;
c) il Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Art. 9
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Viene eletto dall’Assemblea ogni due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ratifica gli atti deliberati dall’Assemblea dei soci e li rende esecutivi, uniformandoli ai criteri di pubblicità. Egli adotta qualunque atto urgente ai fini dell’adempimento dello scopo sociale.
L’Assemblea dei soci
Art. 10
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed ha il compito di:
- eleggere ogni due anni il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Associazione;
- deliberare eventuali modifiche al presente Statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo.
Essa è convocata in via ordinaria ogni due anni dal Presidente e in via straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo.
Art. 11
Tutte le delibere dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto delle astensioni. Le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei tre quinti dei presenti senza tener conto delle astensioni. La convocazione delle assemblee avviene tramite convocazione scritta con un anticipo di almeno quindici giorni dal relativo avviso.
Il Consiglio Direttivo
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei soci. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Al suo interno vengono nominati dal Presidente il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Sono eleggibile i soci iscritti all’Associazione al momento della convocazione dell’Assemblea.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto; compilare i progetti per l’impiego e i residui del bilancio da sottoporre all’Assemblea; stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti all’attività dell’Associazione; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
Art. 14
Il Vice-Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei settori delegati dal Presidente.
Art. 15
Il Segretario certifica la regolare iscrizione dei soci e verifica il numero dei soci su richiesta del Presidente, al momento della convocazione dell’Assemblea.
Art. 16
Il Tesoriere coadiuva il Presidente quale responsabile dell’amministrazione del fondo comune.
Scioglimento
Art. 17
La decisione di scioglimento deve essere presa dall’Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quindi dei soci.
Art. 18
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Approvato dall’Assemblea dei soci il 10 Settembre 2004 e ratificato dal Presidente nella stessa data.
Contatti
Via Thaon di Revel, 6 - 10046 POIRINO (TO)
Mobile +39 338 2668428
info@associazioneatlantis.com
Dal 2004 ad oggi:
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